Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in materia di giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;
2) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;