stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
4.1.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) prevedere che il giudice applichi la pena su richiesta delle parti solo dopo aver verificato, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale per emettere una sentenza di condanna;

    1-ter) prevedere che, ove la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale abbia esito negativo, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) prevedere l'abrogazione di tutte le preclusioni oggettive e soggettive all'applicazione della pena su richiesta dalle parti;