Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevedere che il giudice verifichi, su richiesta di parte, che l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale sia stata tempestiva e che, in caso negativo, abbia il potere di retrocedere il termine iniziale di durata delle indagini preliminari al momento in cui la notizia di reato è effettivamente emersa e doveva essere iscritto il nome della persona sottoposta alle indagini, dichiarando conseguentemente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il decorso del termine di durata massima delle indagini preliminari così come rideterminato; prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, tale potere sia attribuito al giudice per le indagini preliminari ogni qual volta venga chiamato a provvedere a norma dell'articolo 328;