Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevedere che il giudice, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della avvenuta iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale e dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;