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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.91. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.91.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere che, sotto pena di nullità deducibile in ogni stato e grado del procedimento e conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite con automatica inescusabile responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero, il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto strumenti informatici debba essere munito di motivazione, nella quale siano doviziosamente descritti i dati da analizzare sia espressamente specificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione in virtù della quale appaia utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.