Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevedere che il Giudice, compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai fini della inutilizzabilità di quegli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o che si fossero protratti oltre 30 giorni quel termine; prevedere altresì che la Polizia Giudiziaria trasmetta al PM la notizia di reato una volta compiuti tutti gli accertamenti preliminari necessari a consentire all'Ufficio una iscrizione nel registro delle notizie di reato contro indagati noti;