Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo entro cui l'atto doveva o poteva essere compiuto, costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile rilevabile dal capo dell'ufficio anche su richiesta di parte;