Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che l'accoglimento della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari debba essere notificata alla persona sottoposta alle stesse entro tre giorni liberi, diversamente determinandosi l'effetto del suo automatico annullamento e l'inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine stesso;