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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.57. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.57.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

   g) prevedere che, ricevuta la notifica dell'avviso di cui alla lettera e) dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia, ovvero, a prescindere da tale avviso, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato abbia il diritto di depositare al Procuratore della Repubblica istanza per la definizione del procedimento;

   g-bis) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero qualora l'indagato abbia depositato al Procuratore della Repubblica l'istanza per la definizione del procedimento e, non risultando iscritte persone offese dal reato, il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso avviso della richiesta di archiviazione entro un congruo termine – preferibilmente trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero sia ammissibile il solo ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

   g-ter) prevedere che, se nel procedimento risultino iscritte persone offese del reato, l'indagato debba depositare in uno alla citata istanza di definizione prova dell'avvenuta notifica, a proprie cure, di tale istanza alla persona offesa;

   g-quater) prevedere che la persona offesa dal reato che abbia ricevuto la notifica della citata istanza di definizione, abbia la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari entro un congruo termine – preferibilmente entro 10 giorni dalla citata notifica – istanza per la definizione coatta del procedimento;

   g-quinquies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, ricevuta istanza di definizione coatta del procedimento, debba:

    1) chiedere immediatamente al pubblico ministero la trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari;

    2) ricevuti gli atti dal pubblico ministero, notificare al pubblico ministero, all'indagato e alla persona offesa avviso di fissazione dell'udienza per la definizione coatta del procedimento contenente:

     i) l'avviso alla persona offesa e all'indagato che gli atti delle indagini sono depositati presso la cancelleria per la visione e l'eventuale estrazione di copie;

     ii) l'indicazione della data in cui, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, si procederà alla trattazione dell'udienza;

     iii) emettere, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta – ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero dispone l'archiviazione;

   g-sexies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa quando l'indagato abbia depositato istanza di definizione ottemperando all'onere di notifica della stessa alla persona offesa, quest'ultima non abbia esercitato la facoltà di formulazione dell'istanza di definizione coatta e il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso l'avviso di archiviazione entro i termini fissati; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa sia ammissibile il solo ricorso per Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

   g-septies) prevedere che, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e di quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato, in luogo dell'istanza di definizione del procedimento di cui alla lettera g), e la persona offesa abbiano la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari istanza per la definizione coatta del procedimento;

   g-octies) prevedere che, l'omesso deposito da parte del Giudice per le indagini preliminari, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta –, dell'ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero di disporre l'archiviazione del procedimento costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   g-novies) prevedere che la presentazione al giudice per le indagini preliminari dell'istanza per la definizione coatta del procedimento da parte della persona offesa precluda all'indagato la facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica l'istanza di definizione del procedimento;

   g-decies) prevedere che, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza dell'indagato, debba dichiarare l'estinzione del procedimento qualora sia decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, anche prorogate – preferibilmente ventiquattro mesi –, senza che il pubblico ministero abbia formulato l'imputazione ovvero notificato alle parti l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'estinzione del procedimento non fa stato in un eventuale giudizio civile;

   g-undecies) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, l'indagato e/o la persona offesa dal reato che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale possano promuovere istanza per ricevere comunicazione della data esatta dell'avvenuta iscrizione;