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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.54. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.54.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice, su istanza non motivata dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere l'iscrizione della notizia di reato presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico;