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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.40. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.40.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: non consentano allo stato di ritenere altamente probabile l'accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio; modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati che svolgono funzione di giudici dell'udienza preliminare, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio.