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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.39. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.39.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-bis; prevedere la modifica dell'articolo 422 nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere solo su richiesta di parte, e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità; prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, la costituzione di parte civile possa avvenire, a pena di decadenza, fino al compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 420;