stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.31.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice; modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari; conseguentemente modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro; modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento; prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;