Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale; prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale;