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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.20.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) modificare il codice di procedura penale al fine di prevedere che, in caso di violazione del principio della presunzione di innocenza con particolare riferimento a forme di comunicazione giudiziaria contrastanti con il disposto della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, l'indagato o l'imputato possa segnalare tali violazioni al Garante per la tutela della presunzione di innocenza per i provvedimenti di competenza;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante per la tutela della presunzione d'innocenza)

  1. Il Governo è delegato ad istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la tutela della presunzione d'innocenza (di seguito «il Garante»).
  2. Il Garante promuove il rispetto dell'articolo 27, secondo comma della Costituzione e dell'art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; rappresenta l'organo di cui all'articolo 10 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, volto a garantire che gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto legislativo recante l'individuazione delle funzioni del Garante è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un potere di vigilanza del Garante al fine di garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole; prevedere che il Garante, all'esito di tale attività o a seguito di segnalazioni da parte dell'indagato o dell'imputato per la lesione dei propri diritti, inoltri al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione in ordine alle violazioni riscontrate ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati;

   b) prevedere un potere di vigilanza del Garante sulla correttezza dell'informazione giudiziaria, monitorando le notizie di cronaca giudiziaria attraverso l'analisi di quotidiani, tv e web, e la redazione di un rapporto annuale sul rispetto della presunzione di innocenza sui media;

   c) prevedere che le persone assolte o prosciolte abbiano il diritto di rivolgersi al Garante per ottenere un provvedimento di deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento penale nel quale sono state indagate o imputate e contenenti i loro dati personali; prevedere che il provvedimento sia trasmesso al Garante della Privacy che, senza indugio, ne dà attuazione;

   d) prevedere un potere di segnalazione al Governo e al Parlamento, negli ambiti di rispettiva competenza, di tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione della presunzione di innocenza, con particolare attenzione alle tematiche della comunicazione giudiziaria e del processo mediatico, e l'espressione di pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo;

   e) prevedere lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura garantista, tramite iniziative che diffondano la conoscenza della presunzione di innocenza, promosse a livello nazionale e regionale in collaborazione con gli enti e con le istituzioni interessate;

   f) prevedere la presentazione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta.

  4. Per il funzionamento del Garante è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.