Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari;