Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
m) prevedere che in caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.