Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine determinato a pena di improseguibilità dell'azione;