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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.141. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.141.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

   a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;