Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari e che, in mancanza, il Procuratore della Repubblica provveda egli stesso, a pena di responsabilità disciplinare, in luogo del sostituto affidatario del procedimento;