Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini;
f-ter) vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento dell'atto di cui alla lettera precedente, anche se il termine originario non è spirato;
f-quater) prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;