Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.
f-ter) prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale;
f-quater) prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406 comma 5-bis del codice di procedura penale;