Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) modificare l'articolo 366 del codice di procedura penale, prevedendo che in nessun caso possa ritardarsi il deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che il termine di tre giorni per il loro deposito sia perentorio, a pena di inutilizzabilità;