Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato tutti i fatti e atti a lui imputabili, antecedenti a tale data e riferite a fatti per i quali è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione siano inutilizzabili e la loro effettuazione costituisca illecito disciplinare;
d-ter) prevedere che la violazione della prescrizione di cui alla lettera d-bis) da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare>;