Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che nel corso delle indagini preliminari la perquisizione personale e domiciliare, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, a confronto, l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni e il sequestro possano essere disposti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; prevedere che, qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'autorizzazione sia data dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari a pena di inutilizzabilità;