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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.115. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.115.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) prevedere che dopo la notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ovvero nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero e l'indagato o l'imputato possano richiedere l'archiviazione, subordinandola alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ovvero per l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; partecipazione, con esiti positivi, ad attività educative e culturali, svolgimento di attività lavorativa o di formazione professionale; prestazione della propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità; partecipazione, con esito positivo a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati;

   i-ter) prevedere limiti edittali di pena per l'applicazione della lettera i-bis) non superiori nel massimo a cinque anni, solo o congiunta alla pecuniaria;

   i-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare, sentite le parti, determini le condizioni e la loro congruità rispetto ai fatti contestati per l'ammissione all'archiviazione di cui alla lettera i-bis), fissando un termine per l'adempimento ove non sia possibile procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere;