Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine di escludere l'esercizio dell'azione penale in presenza di prove insufficienti o contraddittorie laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio;