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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.107. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.107.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato entro 5 giorni dall'acquisizione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice, d'ufficio, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai sensi della lettera b-bis, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione dell'obbligo di tempestiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;