Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «trenta».
2. Il comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale è abrogato.