Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 415-bis del codice di procedura penale)
1. Il comma 1 dell'articolo 415-bis è sostituito con il seguente:
«1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari».