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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.83. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.83.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla speranza per gli autori dei reati puniti con pene detentive potenzialmente perpetue, favorendo un apposito meccanismo di revisione, precisando che:

    1) i suoi presupposti e le sue cadenze temporali devono essere conoscibili per il detenuto al momento dell'irrogazione della sanzione;

    2) il momento iniziale della sua operatività deve collocarsi non oltre il termine di 25 anni dalla condanna;

    3) ad esso devono fare seguito periodiche revisioni ulteriori;

    4) il suo oggetto deve essere costituito dalla verifica relativa alla persistenza o meno di motivi legittimi inerenti alla pena quali la repressione, la dissuasione, la tutela della collettività e il reinserimento sociale, che valgono a giustificare la permanenza in stato di detenzione del condannato, alla luce degli eventuali progressi da lui compiuti nel percorso riabilitativo.