Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
q) modificare l'articolo 134 del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il comma 4 e rendendo la riproduzione audiovisiva una modalità ordinaria e non speciale di documentazione.; sostituire l'articolo 139 del codice di procedura penale integralmente, stabilendo le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano in ogni caso unite agli atti del procedimento; sostituire l'articolo 141-bis del codice di procedura penale, introducendo la norma per cui l'assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.