Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;