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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.73. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.73.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio; prevedere il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio; disciplinare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione;