Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere la facoltà per l'indagato o l'imputato di eleggere un idoneo domicilio telematico con obbligo di informare l'autorità procedente delle eventuali variazioni; prevedere che, su richiesta dell'indagato o dell'imputato, le notificazioni successive alla prima possano essere eseguite al domicilio telematico indicato dal medesimo;