Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) salvo in ogni caso il disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale, prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima possano essere eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; prevedere in ogni caso avvisi all'imputato e conseguenze derivanti dal mancato colpevole onere di indicare in recapito al difensore;