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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.48. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.48.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) salvo in ogni caso il disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale, prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima possano essere eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; prevedere in ogni caso avvisi all'imputato e conseguenze derivanti dal mancato colpevole onere di indicare in recapito al difensore;