Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che il deposito telematico sia stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del ministero di giustizia entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme;