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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.36. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.36.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che il deposito telematico sia stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del ministero di giustizia entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme;