Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
q) prevedere l'obbligatorietà di aggiornare il sistema di indagine «S.d.i» dopo l'esito del giudizio in modo da rendere fruibile alle forze dell'ordine non solo la notizia di reato, ma anche le successive pronunce relative al reato medesimo.