Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
q) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado;