stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.29.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado;