Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuare gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio; il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può integrare l'elenco;