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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.26. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.26.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere che il primo atto notificato all'indagato/imputato non detenuto debba contenere l'invito a questi a dichiarare o eleggere domicilio elettronico fornendo un indirizzo di posta elettronica certificata;

   f-ter) prevedere che, in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio elettronico da parte dell'indagato/imputato non detenuto, ovvero nel caso in cui l'indirizzo da questi fornito risulti inesistente o inidoneo alla ricezione, la notifica degli atti successivi al primo debba essere eseguita mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;

  Conseguentemente al medesimo comma:

   alla lettera g), alla parola: imputato premettere le seguenti: indagato o;

   alla lettera m). alla parola: imputato, ovunque ricorra, premettere le seguenti: indagato o;

   sopprimere le lettere l), n) e p).