Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti di indagine, atti di dibattimento, atti di riesame, richieste, istanze, avvisi, sentenze, fissazioni udienze, nonché tutte le prove documentali, possa essere effettuato anche con modalità telematiche;