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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Della prova)

  1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1:

   a) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e aggiungere al comma 4 del medesimo articolo le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione»;

   b) prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo del captatore informatico precisando che tale strumento si possa impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione;

   c) impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi cloud; esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica; prevedere l'utilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti;

   d) nei casi di intercettazioni mediante captatore informatico, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi;

   e) prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga:

    1) la specifica indicazione delle esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini;

    2) le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova;

    3) l'indicazione dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e di quelli in cui escluderla per ragioni di tutela della vita privata;

    4) l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto;

   f) prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla Procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente;

   g) assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità' alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari;

   h) al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:

«Art. 315-bis.
(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

   1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
   2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
   3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.
   4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
   5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
   6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione»;

   i) prevedere che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutino la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria predisciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare;

  l) prevedere che la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.