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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che per finalità di accertamento dei soli reati di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, mentre, per la medesima finalità, i dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, siano conservati per trenta giorni;

   b) prevedere che tali dati, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, siano acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, quando sono presenti sufficienti indizi di un reato di cui agli articoli 266 e 266-bis e l'acquisizione sia utile per l'accertamento dei fatti;

   c) prevedere che nei casi di urgenza il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente al giudice, il quale decide sulla convalida con decreto motivato;

   d) prevedere che successivamente alla ricezione dei dati, il giudice disponga l'acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio; a tal fine hanno diritto di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi; prevedere: che se vi è richiesta di parte, il giudice proceda alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia, che le stampe acquisite siano inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possano estrarne copia in ogni momento, e che i dati stralciati siano conservati integralmente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, ma al pubblico ministero e ai difensori, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sia consentito l'accesso all'archivio, la consultazione e l'estrazione di copia dei dati stessi; prevedere che essi possano in ogni tempo chiedere al giudice l'acquisizione dei dati conservati ai fini dell'utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale.

   e) prevedere che i dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure senza l'autorizzazione o senza la convalida del giudice emessa nei termini ovvero relativi alle persone indicate nell'articolo 200, comma 1, del codice di procedura penale non siano utilizzabili a carico dell'imputato.