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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.016. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.016.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delle misure cautelari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1:

   a) assicurare una maggiore rapidità nella destinazione dei beni confiscati anche mediante un'attività di programmazione anticipata condotta, in pendenza del giudizio di merito, da parte dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in collaborazione con l'autorità giudiziaria;

   b) estendere il divieto di nominare amministratore giudiziario o collaboratore di quest'ultimo un parente o affine del proposto, in analogia alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 72 del 2018, anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro; estendere tale divieto anche la bording delle singole società ricomprese nel complesso da gestire; prevedere che anche i coadiutori eventualmente nominati dall'amministratore giudiziario assumano la qualifica di pubblico ufficiale;

   c) rivedere la disciplina applicabile ai compensi degli amministratori e dei coadiutori, individuando un tetto massimo delle relative liquidazioni, con aumento di non oltre il quarto per mandati di particolare complessità;

   d) prevedere la creazione di un database unico che consenta all'autorità giudiziaria ed all'agenzia nazionale di riconoscere tutti i beni in sequestro fornendo preziosi elementi di convincimento per le decisioni sulla concessione in uso di determinati beni e per le sinergie da creare tra imprese in sequestro e confisca in modo da costruire un vero e proprio circuito economico di legalità;

   e) al fine di definire la celere ed efficiente definizione dei procedimenti penali, garantire una adeguata circolarità delle informazioni attraverso l'aggiornamento e la completezza del fascicolo elettronico del detenuto-SIDET. A tal fine va istituita, realizzata ed implementata la banca dati nazionale dei carichi pendenti.