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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure cautelari personali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1) modificare l'articolo 279 del codice di procedura penale prevedendo che le misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale siano disposte dal giudice in composizione collegiale;

    2) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare possa essere prevista soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

    3) prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, l'esecuzione della misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale sia preceduta da una udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale nella quale si instaura un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfacimento delle stesse; prevedere che all'udienza l'indagato o l'imputato compaia in stato di libertà, salvo che sia detenuto per altra causa, e che all'esito dell'udienza il giudice deliberi definitivamente sull'esecuzione della misura.