Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
Inserire tra le funzioni dell'ufficio per il processo anche quella di promuovere e gestire i protocolli di intesa con altre istituzioni e organismi della società civile per obiettivi strettamente connessi all'attività giudiziaria, come per esempio per le sezioni misure di prevenzione con il supporto di una struttura tecnico amministrativa adeguata tendente valorizzare e diffondere l'esperienza già compiuta.