Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure straordinarie per l'implementazione della posta elettronica certificata nel processo penale)
1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo penale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a favorire il più ampio e rapido impiego della posta elettronica certificata nell'ambito del processo penale, sia per la trasmissione di comunicazioni di qualsiasi natura, che per la notificazione degli atti relativi a tutte le fasi processuali. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché i periodi giornalieri in cui è consentito depositare gli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, da definirsi nel rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 17.