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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
15.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Misure straordinarie per l'implementazione della posta elettronica certificata nel processo penale)

  1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo penale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a favorire il più ampio e rapido impiego della posta elettronica certificata nell'ambito del processo penale, sia per la trasmissione di comunicazioni di qualsiasi natura, che per la notificazione degli atti relativi a tutte le fasi processuali. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché i periodi giornalieri in cui è consentito depositare gli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, da definirsi nel rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 17.