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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari)

  1. Per agevolare la definizione dell'arretrato pendente, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale e godono dei permessi retribuiti previsti per i lavoratori dipendenti dalla legislazione vigente;

   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

   d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

   e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

   f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

   g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.