Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)
1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».