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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.57. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».